Polizza D&O Verona - Top assicurazioni

D&O - Directors & Officers Liability

D&O -  Directors & Officers Liability

Le aziende (di qualsiasi dimensione) sono maggiormente esposte a controlli e verifiche sia da parte di soggetti interni alla società (soci, anche di controllate) sia da soggetti terzi (anche istituzionali).
Il quadro normativo è cambiato e l'attenzione degli organi di controllo governativo è maggiore. Questo nuovo contesto ha portato ad un aumento delle responsabilità degli amministratori.
Sono quindi più frequenti i casi di richieste di risarcimento danni promosse verso gli amministratori per mala gestio o inosservanza di leggi o regolamenti.
Citiamo alcuni esempi non esaustivi ed a titolo esemplificativo:
  • Gli azionisti di minoranza della società “B” (controllata), intentano un’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci della società “A” (controllante) perché, a loro modo di vedere, per la loro scarsa capacità gestionale hanno portato la società “B” al fallimento
  • La magistratura o gli organi istituzionali preposti al monitoraggio delle operazioni aziendali ravvisano irregolarità di gestione.
E' bene ricordare che nelle società di diritto privato gli organi di gestione dell'azienda rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio personale in caso di richieste di risarcimento danni per inosservanza di leggi o normative previste nell'atto costitutivo della società.
L'azienda può quindi tutelare i propri amministratori stipulando una polizza D&O.
La polizza D&O è pertanto rivolta a:
  • amministratori
  • direttori
  • dirigenti
  • sindaci
  • membri del consiglio di sorveglianza
  • commercialisti con incarico di sindaco presso società

Le responsabilità degli amministratori di aziende di piccole e medie dimensioni sono le medesime di quelle maggiori.
Principali caratteristiche della copertura:
  • estensione territoriale mondiale;
  • non è nominativa. Il contraente è l'azienda e gli assicurati tutte le figure che ricoprono i ruoli elencati sopra;
  • “claims made”: sono coperti i fatti commessi in qualunque tempo antecedentemente la stipula della polizza (cd. Retroattività) ma notificati durante il periodo di validità della polizza;
  • prevede una clausola di osservazione (cd. postuma), un prolungamento di garanzia in caso di mancato rinnovo di polizza. A fronte del pagamento di un sovrappremio (che varia a seconda del periodo di estensione della copertura) la compagnia terrà indenne l'assicurato che ha cessato la propria attività e non ha stipulato altre polizze assicurative;
  • indennità e le spese di difesa in azioni legali
Principali esclusioni:
  • dolo
  • multe o ammende (non assicurabili per legge).


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